La Legge di Stabilità per il 2016 introduce un’agevolazione fiscale volta a premiare investimenti in beni ammortizzabili nuovi, sia pure con talune esclusioni oggettive, consentendo di stanziare ammortamenti su un costo maggiorato del 40% rispetto a quello effettivo. Analogo effetto benefico si riscontra nel caso di investimenti posti in essere per il tramite della locazione finanziari. Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Ciò vale sia per le imprese che per i lavoratori autonomi. In sostanza viene consentita la deduzione extra contabile di una maggior quota rispetto a quella di acquisto del bene. L’agevolazione rileverà unicamente ai fini delle imposte dirette e non Irap e solo per l’individuazione del surplus delle quote di ammortamento e non anche per altri motivi fiscali. Qualora il bene agevolato dovesse poi essere ceduto prima che sia completato il processo di ammortamento non sono previsti meccanismi di retrocessione del beneficio.
I commi da 91 a 97 dell’unico articolo della legge di Stabilità 2016, hanno introdotto un’agevolazione fiscale caratterizzata da un’impostazione del tutto nuova nel panorama fiscale Italiano. Si tratta dei c.d. << superammortamenti >> riconosciuti sugli investimenti effettuati in un lasso temporale ben definito a cavallo tra fine 2015 e 2016. L’agevolazione è stata oggetto di alcune pronunce delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 e con l’approvazione definitiva dei modelli Unico 2016 sono divenute chiare anche le modalità operative di fruizione della stessa. le logiche applicative del beneficio sono diverse rispetto alle più recenti norme che hanno regolato i bonus fiscali legati agli investimenti, in beni strumentali. La defiscalizzazione parziale degli investimenti, infatti, sarà fruita tramite il riconoscimento di un surplus di ammortamenti deducibili che il soggetto è autorizzato ad autoliquidare nella propria dichiarazione dei redditi tramite variazione in diminuzione dell’imponibile. Detta variazione ha natura definitiva e in ragione di ciò non si genera la necessità di rilevare la cosiddetta fiscalità differita esplicando effetti unicamente nell’anno di fruizione.
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