Ai soli contribuenti esercenti attività d’impresa, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla L. 2 agosto 1990 n. 233 (contributi fissi Inps gestione artigiani/commercianti).
Questi soggetti calcoleranno pertanto i contributi previdenziali applicando l’aliquota previdenziale al reddito imponibile, senza dover quindi versare le quote di contributi fissi e il versamento di quanto dovuto avverrà nei termini e con le modalità previste per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Per accedere al nuovo regime contributivo l’imprenditore deve presentare specifica comunicazione telematica indirizzata all’Inps (che sarà resa disponibile entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità) al momento dell’apertura della partita iva.
Gli imprenditori che già esercitano attività d’impresa, devono presentare, entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno apposito modulo in cui si comunica l’intenzione di voler aderire al nuovo regime (in mancanza di tale comunicazione si perde l’agevolazione).
Tuttavia, pur avendo i requisiti, l’imprenditore potrebbe anche non optare per tale regime di favore previdenziale, mentre, il venir meno del regime agevolato, determina il passaggio al regime contributivo ordinario e la definitiva impossibilità di fruirne nuovamente.
La stessa agevolazione non è tuttavia prevista per i soggetti iscritti alla gestione separata per i quali, a partire dal 1° gennaio 2015, l’aliquota contributiva è salita al 30,72%.
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