I soggetti che aderiscono al nuovo regime sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’Iva, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del Reverse Charge.
INOLTRE:
Non applicano l’iva sulle fatture emesse;
Non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva a credito ex art. 19 D.P.R. 633/1972
Sono quindi esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni dati Iva;
Non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi/compensi conseguiti (il contribuente deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale risulti che il reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva);
Non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte ex D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Questi contribuenti, nella loro dichiarazione dei redditi, mod. Unico PF, dovranno tuttavia riportare il codice fiscale dei percettori dei redditi per i quali non hanno operato la ritenuta e l’ammontare dei redditi corrisposti;
Sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD;
Devono presentare il modello Unico PF compilando il quadro relativo alla determinazione del reddito calcolato forfetariamente e provvederemo al versamento dell’imposta sostitutiva e dei contributi previdenziali dovuti entro le previste scadenze;
Sono tenuti alla sola numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto/bollette doganali, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
Non sono soggetti agli studi di settore/parametri (né sono obbligati alla compilazione) e non possono essere soggetti a strumenti di accertamento di tipo presuntivo;
Sono esonerati dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini iva (spesometro) nonché black list.
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