Per le spese sanitarie, la detrazione, fissata dall’art. 15 del TUIR, in misura pari al 19%, spetta non sull’intero ammontare delle spese sostenute, ma solo sulla parte che eccede la franchigia euro 129,11 e compete sia nel caso in cui le spese siano state sostenute dal contribuente per se stesso, sia nel caso in cui le spese siano state sostenute per i propri familiari a condizione che questi utlimi siano fiscalmente “a carico” secondo quanto dispone l’art. 12 del TUIR.
Ciò significa che la detrazione spetta anche nell’ipotesi in cui le spese siano state sostenute nell’interesse:
- Del coniuge non effettivamente e legalmente separato;
- Dei figli, compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, ancorché maggiorenni, anche se non conviventi e ancorché sposati, a condizione che nel periodo d’imposta di riferimento i predetti soggetti posseggano un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51;
- Del coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- Dei discendenti dei figli;
- Dei genitori;
- Dei generi e delle nuore;
- Del suocero e della suocera;
- Dei fratelli e delle sorelle;
- Dei nonni e delle nonne.
Per tale e ultimo gruppo di familiari, tuttavia, devono essere soddisfatte congiuntamente due condizioni, vale a dire: devono essere conviventi, ovvero, beneficiari di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria e possedere, nel periodo d’imposta di riferimento, un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51.
La detrazione spetta anche all’erede che ha sostenuto le spese, ovvero agli eredi relativamente alla quota di spese effettivamente sostenute.
Sulla base dei principi civilistici, infatti, gli eredi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius. Pertanto, dopo il decesso, gli eredi sono tenuti a pagare tutti i debiti del deceduto, ivi comprese le eventuali spese sanitarie. Analogamente, gli stessi subentrano in tutti i crediti vantati dal deceduto, ivi compresi gli eventuali crediti d’imposta. Al riguardo, si deve tener conto che se il contribuente non fosse deceduto avrebbe sostenuto direttamente la spesa e vantato un onere che gli avrebbe dato diritto ad un credito d’imposta pari alla detrazione spettante.
La detrazione deve essere fruita per intero salvo il caso in cui le spese sanitarie siano, complessivamente, di importo superiore a euro 15.493,71 al lordo della franchigia di euro 129,11. In tal caso, infatti, l’art. 2 co. 1 lett G) della legge n. 388 del 2000 consente una fruizione rateizzata della detrazione. In particolare, il beneficio può essere ripartito in 4 quote annuali di pari importo.
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