Ai sensi dell’art. 15, co 1 lett. b-bis) del TUIR, dall’imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19% dei compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione va determinata su un ammontare massimo complessivo di spesa pari a 1.000,00 euro. Pertanto, se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà (Circolare n. 28 del 4 agosto 2006) anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario (Circolare n. 34 del 4 aprile 2008). In tale ultimo caso è necessario integrare la fattura con i dati anagrafici dei comproprietari mancanti. Nel diverso caso in cui la fattura sia cointestata al proprietario e ad altro soggetto e l’immobile sia intestato ad un solo proprietario è necessario sia specificato in fattura, ai fini della detrazione, che l’onore è stato sostenuto solo dal proprietario. La detrazione spetta, non solo per l’acquisto della proprietà, ma anche per l’acquisto di diritti reali minori (quali ad esempio l’usufrutto) a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
La spesa deve essere documentata mediante:
- Fattura emessa dal mediatore immobiliare;
- Copia del rogito notarile relativo alla compravendita dell’immobile nel quale sono riportati: l’ammontare della spesa sostenuta per l’attività di mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa e il numero di partita IVA o del codice fiscale dell’agente immobiliare.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, con la risoluzione n. 26 del 30 gennaio 2009 e la Circolare n. 39 del 1° luglio 2010 ha precisato che se viene pagato all’agenzia immobiliare, a seguito della stipula del preliminare di vendita, il compenso dell’intermediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui detta spesa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato.
Nel caso in cui l’acquisto non vada a buon fine, il contribuente sarà tenuto poi a “restituire” la relativa detrazione, assoggettando i compensi pagati per l’intermediazione a tassazione separata.
Dott. Giulio Rivieccio commercialista ed esperto contabile a napoli. SCRIVIMI