Tramite apposita normativa, è stata considerata sufficiente la documentazione rilasciata dalla società emittente la carta di credito per giustificare gli acquisiti di carburante, non solo ai fini dell’imposta sui redditi, ma anche ai fini dell’esercizio della detrazione ai fini iva. Fino all’emanazione del D.L. 13.05.2011, n. 70 la detrazione dell’iva era consentita solo avvalendosi delle schede carburanti che sostituivano la fattura di cui al comma 3 dell’art. 22, D.P.R. 633/1972, stante il divieto di emissione di fattura per gli acquisti effettuati presso impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione (D.P.R. 10.11.1997 n. 444). In un ottica di semplificazione, l’art. 7, comma 2 lettera p D.L. 70/2011 ha inserito il comma 3-bis nell’art. 1, D.P.R. 444/1997 stabilendo che “ I soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7 sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”. Non consentono di omettere la scheda carburante le “carte fedeltà” associate al contratto di netting, attraverso il quale il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga nei confronti della società petrolifera ad effettuare cessioni di carburante in favore dell’utente. Nel sistema descritto la società petrolifera effettua una somministrazione di beni (il carburante) direttamente all’utente, per cui non si applica la disciplina della scheda carburante. La modalità di documentazione del costo può quindi avvenire, alternativamente, secondo le regole delle schede carburanti o in base alla documentazione rilasciata dalla società che gestisce la carta di credito. La C.M. 09.11.2012, n. 42/E ha precisato quale debba essere il contenuto minimo della documentazione ottenuta dal soggetto passivo, ossia:
• Il mezzo di pagamento (carta di credito, che deve essere intestata al contribuente);
• La data del rifornimento;
• Il soggetto che ha erogato il carburante;
• L’ammontare del corrispettivo.
Si noti come anche in questo caso non viene ritenuto fondamentale la natura del bene o servizio acquistato; eppure è risaputo che molti impianti distributori vendono altri beni e erogano altri servizi (caffè, portadocumenti, ecc.). Si precisa che se la carta è utilizzata anche per acquisti diversi (es. caffè, giornali, olio, accessori) è necessario effettuare diverse transazioni, in modo che quello riferito al carburante sia un autonomo movimento di acquisto. Pur sapendo ciò, e pur consapevole della notevole discrasia esistente tra il contenuto obbligatorio relativo alla scheda carburante e il contenuto minimo richiesto per la documentazione relativa all’uso delle carte di credito, L’agenzia delle Entrate ha affermato che l’anzidetto contenuto minimo risultante dall’estratto conto dell’emittente la carta è sufficiente non solo per dedurre il costo, ma addirittura per detrarre l’iva. Anzi l’utilizzo delle schede carburanti risulterà molto rischioso per l’acquirente, in quanto la giurisprudenza ha ritenuto che una scheda non compilata correttamente (es. mancante della firma del gestore, del chilometraggio a fine periodo, della targa del veicolo , ecc.) può determinare l’inattendibilità della contabilità (cassazione 26.3.2009 n. 7272), nonché l’indeducibilità del costo o addirittura la fattispecie di fattura falsa con le responsabilità penali che ne derivano. L’utilizzo di strumenti tracciabili, invece, non richiede un comportamento così rigoroso nella compilazione di documenti contabili e solleva il contribuente da qualsiasi adempimento formale, essendo sufficienti gli elementi indicati nell’estratto conto della carta. Ad ogni modo , la citata C.M. 42/E/2012 ha consentito la detrazione anche dell’iva inclusa negli acquisti di carburante documentati da carte di credito e similari.