2. Condizione. (spese per l’impiego di lavoratori)
Altra condizione per poter aderire al nuovo regime, è che l’imprenditore o il lavoratore autonomo abbia sostenuto spese non superiori a € 5.000 lordi annui per l’impiego di lavoratori.
In particolare, deve essere verificato che nell’anno precedente sia rispettato il limite di € 5.000 relativamente a spese per:
• Lavoratori dipendenti;
• Lavoro accessorio di cui all’articolo 70, D.Lgs. n. 276/2003;
• Collaboratori coordinati e continuativi o collaboratori a progetto, ossia soggetti titolari di redditi di cui all’art. 50, comma1, lett. c) e c-bis), TUIR;
• Spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari, di cui all’art. 60, TUIR, ossia prestazioni non ammesse in deduzione ai fini reddituali. In questo caso è stato precisato nella norma quanto già era valido con riferimento al regime dei minimi secondo il D.M. 2 gennaio 2008;
• Compensi corrisposti ad associati in partecipazione con apporto di esclusivo lavoro, titolari di redditi di cui all’art. 53, comma 2, lett. c), TUIR.
Si noti che rispetto al precedente regime agevolato, la normativa relativa all’impiego di lavoro è variata.
Infatti:
1. Per accedere al regime dei contribuenti minimi, era necessario:
• Non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o collaboratori a progetto, spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari, utili erogati ad associati in partecipazione con apporto di esclusivo lavoro;
• Non costituiva invece causa ostativa la corresponsione di somme a titolo di compenso per prestazioni occasionali;
2. Per accedere al regime dei contribuenti forfetari, è necessario non superare la soglia di € 5.000 lordi annui per spese:
• Per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o collaboratori a progetto, spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari, utili erogati ad associati in partecipazione con apporto di esclusivo lavoro;
• Per lavoro accessorio.
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