Il quarto requisito per accedere al regime forfetario

Il quarto requisito per accedere al regime forfetario

Condizione. (prevalenza del reddito da attività in forma autonoma su quello da lavoro dipendente)
Secondo la lettera d) del comma 54, introdotta nell’iter di approvazione della Legge di Stabilità 2015, possono accedere al nuovo regime i contribuenti che nell’anno precedente abbiano conseguito redditi d’impresa, di lavoro autonomo in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
ATTENZIONE: Tale verifica non va effettuata nei casi in cui:
 Il rapporto di lavoro sia cessato;
 La somma dei redditi d’impresa, o di lavoro autonomo e di lavoro dipendente o assimilato non ecceda l’importo di € 20.000.
In questi casi, quindi, i contribuenti possono comunque accedere al regime, purché rispettino gli altri requisiti, senza dover verificare la prevalenza.
ESEMPIO: Contribuente dipendente con seconda attività come professionista.
Redditi 2014:
€ 16.000 reddito lavoro dipendente
€ 7.000 reddito di lavoro autonomo
Il soggetto non può accedere al regime forfetario poiché il reddito dell’attività professionale non è prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente. Inoltre la somma dei due redditi supera il limite di € 20.000, al di sopra del quale tale verifica non va effettuata.
ESEMPIO: Contribuente dipendente con seconda attività come professionista.
Redditi 2014:
€ 7.000 reddito lavoro dipendente
€ 16.000 reddito di lavoro autonomo
Il soggetto non può accedere al regime forfetario perché l’attività professionale supera la soglia prevista per l’attività professionali (€ 15.000) per l’accesso al regime.
ESEMPIO: Contribuente dipendente con seconda attività come professionista.
Redditi 2014:
€ 7.000 reddito lavoro dipendente
€ 11.000 reddito di lavoro autonomo
Il soggetto può accedere al regime forfettario poiché il reddito dell’attività professionale prevale su quello di lavoro dipendente.
ATTENZIONE: Si ricorda che in tutti i casi in cui il lavoro dipendente inizi nel corso dell’anno di riferimento, non si pone alcun problema di prevalenza, dato che la verifica del requisito deve essere fatta con riferimento all’anno precedente, nel quale non era svolta alcuna attività di lavoro dipendente.
Tuttavia il problema si ripresenterà per l’anno successivo, allorquando dovrà essere ovviamente rispettata la clausola di non prevalenza ex art. 1, comma 54, lettera d).
ESEMPIO: Un contribuente nel 2015 esercita l’attività di geometra applicando il nuovo regime forfetario. Da aprile 2015 è assunto come lavoratore dipendente. Lo stesso permane nel regime dato che il requisito di prevalenza deve essere verificato con riferimento al 2014.

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