Ai sensi dei commi dal 54 all’89 dell’art. 1 L.23 dicembre 2014, n. 190, le persone fisiche, esercenti attività di impresa (comprese le imprese familiari) o di lavoro autonomo, applicano il regime forfetario al verificarsi delle seguenti condizioni, da verificare rispetto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente:
1) Ricavi/compensi (ragguagliati ad anno) non superiori ai limiti di cui alla tabella 1, differenziati a seconda del codice Ateco dell’attività esercitata;
2) Spese sostenute non superiori ad € 5.000,00 lordi per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori, compensi ad associati in partecipazione, prestazioni di lavoro di familiari;
3) Costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali al 31.12 non superiori ad € 20.000,00. A tal fine non vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 mentre per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal concedente, per i beni in locazione, comodato, noleggio rileva il valore normale e per i beni utilizzati in modo promiscuo, rileva il costo sostenuto nella misura del 50%;
4) Reddito d’impresa/lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente/assimilato e redditi di pensione ex art. 49 e 50 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (tale condizione non va verificata in caso di rapporto di lavoro cessato ovvero qualora la somma dei predetti redditi non sia superiore a € 20.000,00).
Nel caso di inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2015, i contribuenti possono avvalersi del nuovo regime forfetario dandone comunicazione nella dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. L’agenzia delle Entrate con comunicato del 31 dicembre 2014, ha inoltre chiarito che, fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, basterà barrare la casella prevista per l’adesione al precedente regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, D.L. 98/2011.
Il regime forfetario cessa a partire dall’esercizio successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui sopra o qualora il contribuente si trovi nelle condizioni di esclusione di cui al comma 57.
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