La detrazione spetta non soltanto a fronte dell’acquisto dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ma anche in caso di acquisto di un ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare. La detrazione non compete, invece, nel caso in cui il mutuo sia stipulato per l’acquisto in via autonoma delle pertinenze dell’abitazione principale (box, soffitta, cantina ecc.). (Circolare n. 108 del 3 maggio 1996).
Le condizioni necessarie affinché possa configurarsi il diritto al beneficio:
- Gli interessi, gli oneri e le quote di rivalutazione, devono riferirsi solo ed esclusivamente a contratti di mutuo.
- Il mutuo deve essere assistito da garanzia ipotecaria su immobili che possono essere anche diversi da quello, destinato ad abitazione principale.
- Il soggetto erogante il mutuo deve essere residente o avere una stabile organizzazione in Italia.
- L’intestatario del contratto di mutuo deve essere anche acquirente dell’immobile.
- Il mutuo deve essere finalizzato all’acquisto dell’abitazione principale. Tale finalità del mutuo deve risultare direttamente dal contratto di mutuo, ma anche dal contratto di acquisto dell’immobile, in caso di mutui misti, al fine di ripartire gli importi fra le diverse finalità, è possibile ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
- Deve trattarsi di abitazione principale, ossia dell’abitazione nella quale il contribuente o i suoi familiari (ai sensi dell’art. 5, co. 2, del TUIR, coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado) dimorano abitualmente.
SPETTANZA DELLA DETRAZIONE
La detrazione del 19% deve essere determinata su un importo complessivo di spesa per interessi passivi e oneri accessori non superiore a 4.000,00 Euro. L’onere, al pari di tutti gli oneri detraibili, deve essere computato per cassa, il che significa che non rileva il periodo di riferimento della maturazione degli interessi. In altri termini, occorre prestare attenzione alla data di pagamento e non alla data di scadenza della rata di mutuo. Pertanto, qualora il contribuente abbia pagato gli interessi passivi, gli oneri accessori e le clausole di indicizzazione riferiti all’anno di imposta 2014 nei primi giorni del 2015, non avrà diritto alla detrazione nella dichiarazione riferita al 2014, ma potrà fruire della detrazione nella dichiarazione relativa all’anno 2015. Sempre al pari degli altri oneri, ai fini del beneficio, è necessario che la spesa sia effettivamente rimasta a carico del contribuente, vale a dire che sia stata effettivamente ed interamente sostenuta da questo.
L’importo sul quale calcolare la detrazione assume diversa valenza a seconda della data di stipula del contratto di mutuo. Così:
- Per i mutui stipulati fino al 31.12.1992, l’importo è riferito a ciascun cointestatario del mutuo. In pratica, in presenza di due coniugi, entrambi intestatari del mutuo ed acquirenti dell’immobile, la detrazione del 19% può essere calcolata, per ognuno dei due, fino ad un importo massimo di spesa pari a 4.000,00 euro. Se, però, l’acquirente dell’immobile è solo uno dei due coniugi, soltanto questo può detrarre ed in proporzione alla sua quota di mutuo;
- Per i mutui successivi al 31.12.1992, il limite di spesa suddetto è riferito complessivamente a tutti i cointestatari del mutuo. Nell’ipotesi suddetta, ogni coniuge avrà diritto ad una detrazione rapportata ad un ammontare massimo di spesa per interessi passivi pari a 2.000,00 euro. Resta fermo che se l’acquirente dell’immobile è solo uno dei coniugi, soltanto questo può detrarre ed in proporzione alla sua quota di mutuo.
A decorrere dal 2001, il coniuge che ha fiscalmente a carico l’altro coniuge, ha diritto a detrarre entrambe le quote, sempre nel rispetto del limite complessivo di 4.000,00 euro.
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