La legge di stabilità, introducendo il nuovo regime forfetario, ha in concomitanza abrogato gli altri regimi agevolati in vigore fino al 31.12.2014 e cioè:
- Regime delle nuove iniziative produttive (ex. Art. 13, L. 23 dicembre 2000 n. 388);
- Regime fiscale di vantaggio – minimi (ex art. 27, co. 1 e 2 D.L. 6 luglio 2011 n. 98;
- Regime contabile agevolato – ex minimi (art. 27, co. 3 D.L. 98/2011).
Pertanto, le persone fisiche che, nel 2014, svolgevano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo applicando uno degli abrogati regimi alla data del 1.1.2015:
- Accedono direttamente al nuovo regime agevolato per autonomi, fermo il possesso dei requisiti;
- Possono optare per il regime ordinario (art. 1 co. 86 Legge di Stabilità 2015).
In caso di inizio dell’attività da meno di 3 anni e di adozione nel 2014 del regime delle nuove iniziative ovvero dei minimi è riconosciuta la possibilità di usufruire della riduzione di 1/3 del reddito forfetario per i periodi d’imposta che residuano al compimento del triennio di cui opera detta riduzione.
Il comma 88 dell’art. 1 Legge di Stabilità 2015, nonostante la sua abrogazione, ha tuttavia concesso che il solo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile può continuare ad essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale (primi 5 anni di attività o per un periodo superiore ma oltre il compimento del 35simo anno d’età) dai soggetti che già lo applicavano nel 2014 (salva la possibilità di scegliere l’applicazione del nuovo regime forfetario).
Come precisato al comma 66 dell’art. 1 Legge di stabilità 2015, i componenti positivi e negativi di reddito riferiti agli anni precedenti a quello di inizio del regime forfetario, devono partecipare per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del nuovo regime. E’ ad esempio, il caso della tassazione o deduzione in quote costanti di plusvalenze/minusvalenze/sopravvenienze realizzate ante 2014 e per le quali il contribuente aveva optato per la tassazione o deduzione in quote costanti.
Il legislatore stabilisce inoltre che le perdite prodottesi in esercizi antecedenti a quello di applicazione del regime forfetario, potranno essere dedotte dalla determinazione del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva, secondo le regole ordinarie.
Nel caso di passaggio dal regime forfetario a quello ordinario, i ricavi e compensi che hanno già concorso a formare il reddito in base alle regole forfetarie non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi successivi, ancorché di competenza di tali periodi (esempio: acconti ricevuti su vendite/prestazioni realizzate nel periodo successivo).
Allo stesso modo ricavi e compensi che, ancorché di competenza, non hanno concorso alla formazione del reddito forfetario, saranno imponibili nei periodi in cui i presupposti previsti dal regime forfetario si verificheranno (esempio: fatture incassate relative al periodo precedente).
Le medesime regole si applicano ai componenti negativi: le spese, se sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario, non avranno rilevanza, anche se di competenza, nel periodo successivo di applicazione del regime ordinario.
Lo stesso principio si applica nel caso di passaggio da regime ordinario a regime forfetario.