Il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi/compensi percepiti (vale quindi il principio di cassa) un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO:
SETTORE LIMITE DI RICAVI/COMPENSI COEFF. DI REDD.
Industrie alimentari e delle bevande € 35.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio € 40.000 40%
Commercio ambulante e di prodotti
alimentari e bevande € 30.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti € 20.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari € 15.000 86%
Intermediari del commercio € 15.000 62%
Attività dei servizi di alloggio e
di ristorazione € 40.000 40%
Att. Prof., scient., tecn., sanitarie
di istru., servizi finanziari ed assicurativi € 15.000 78%
Altre attività economiche € 20.000 67%
Il reddito è quindi calcolato non più come differenza tra costi e ricavi effettivi ma in maniera forfettaria, applicando cioè il coefficiente di redditività ai ricavi e calcolando, su tale importo, l’imposta sostitutiva del 15%.
ESEMPIO:
“Un professionista con ricavi € 15.000, l’imposta sarà così determinata (15.000 x 78%) x 15% = 1.755. Il reddito così determinato è ammessa la sola deduzione dei contributi previdenziali è soggetto ad un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali e dell’Irap.”
Nel caso di imprese familiari ex art. 5 co. 4 D.P.R. 917/1986, l’imposta, calcolata al lordo delle quote attribuite al coniuge e/o collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali, versati dal titolare anche per i collaboratori, se non addebitati a questi ultimi, saranno detratti dal reddito dell’impresa e l’eventuale eccedenza sarà deducibile dal reddito complessivo ex art. 10 D.P.R. 917/1986. In presenza di coadiuvati o coadiutori, l’imprenditore titolare dell’impresa può indicare la quota di reddito da attribuire ai collaboratori che potrà raggiungere una quota massima del 49%.
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