La lotta contro il terrorismo, il riciclaggio di denaro sporco e le infiltrazioni mafiose, è passata nel corso degli anni attraverso molteplici provvedimenti. Si pensi alle sempre più stringenti limitazioni all’uso del denaro contante che ha visto una oscillazione del limite massimo per trovare un assestamento finale di € 999,99. Il legislatore ha favorito negli anni l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. All’evoluzione normativa, però, l’Amministrazione finanziaria non ha dato piena libertà agli operatori economici di utilizzare strumenti di pagamento, come carte di credito, per la documentazione dei costi. L’utilizzo di strumenti di pagamento rapidi come carte di credito si traduce in semplificazioni contabili e semplificazioni su accertamenti finanziari.
LE SPESE DI TRASFERTA:
Nella prassi aziendale, capita spesso di imbattersi nella nota spesa del dipendente, essa assolve la funzione di attribuire la “paternità” del costo al datore di lavoro che lo sostiene, mediante il rimborso al dipendente. In essa vanno indicati i documenti non intestati alla società, onde consentire all’azienda di dedurre dal reddito i costi sostenuti altrimenti privi del requisito della certezza. Per la deducibilità dei costi è sufficiente la nota spese dei dipendenti, anche se i documenti giustificativi (scontrini o ricevute fiscali) non contengono l’indicazione dell’azienda. (R.M. 21.09.1979 n. 9/1108; R.M. 5.01.1981 n. 9/2796; R.M. 19.04.1980 n. 876). Dette spese, ancorché anonime (assenza di documento intestato al datore di lavoro), rispettano grazie all’attestazione del dipendente il requisito della certezza e dell’inerenza. La circolare ministeriale del 16.07.1998 richiama il paragrafo 2.4.1. della C.M. 23.12.1997 n. 326/E secondo cui le spese di viaggio (treno, aereo, nave) e di trasporto (taxi, autobus, metropolitana) con mezzi pubblici possono essere documentati attraverso i relativi biglietti anche se anonimi, oltre alle altre spese sostenute in occasione delle trasferte, quali quelle di vitto e alloggio e quelle rimborsabili in esenzione d’imposta fino a un importo massimo giornaliero di € 15,49 e € 28,82 per le trasferte all’estero (ad esempio lavanderia, parcheggio, telefono, mance, depositi bagagli, servizi igienico-sanitari, ecc. C.M. 326/E/1997), non è necessaria l’intestazione al dipendente al dipendente dei documenti stessi, essendo sufficiente che le spese stesse risultino sostenute nei luoghi e nel tempo di svolgimento delle trasferte stesse “e che ne siano attestate dal dipendente mediante nota riepilogativa”. Per completezza, si ricorda che la nota spese rilasciata dai lavoratori dipendenti è esente da bolo, salvo il caso d’uso (art. 25 Tariffa Parte seconda, allegata al D.P.R. 642/1972). Come detto è possibile omettere nella nota spese i documenti deducibili dal reddito d’imposta perché già intestati alla società, inclusi quelli giustificati dall’estratto conto delle carte di credito. E’ dunque chiaro che l’estratto conto della carta di credito costituisce una modalità alternativa per individuare le spese deducibili dal reddito d’impresa, laddove si possa dimostrare l’inerenza all’attività. Questo requisito, ossia prova che si tratta di spesa sostenuta ai fini aziendali e non personali, ha concesso di non indicare il codice fiscale dei dipendenti . Al riguardo si tenga presente che la disciplina per i dipendenti si applica anche all’amministratore di una società, per cui sarebbe incoerente con il sistema consentire la deduzione dei costi sostenuti mediante carta di credito aziendale all’amministratore della società e non anche all’imprenditore individuale o al professionista, sia esso parte o meno di uno studio associato.