La Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 comma 130 ha previsto per i nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiori a quattro, già beneficiari, per l’annualità 2015, dell’assegno per i tre figli minori, un beneficio di un bonus di 500 Euro. Con la pubblicazione in gazzetta Ufficiale del decreto D.P.C.M. 24 dicembre 2015 è stato determinato l’importo massimo del beneficio cd. “bonus famiglia”, in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 8.500 euro annui. Lo stesso decreto, stabilisce i destinatari e le modalità di erogazione del beneficio, ovvero dei buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con numero di figli minori, pari o superiori a quattro; il beneficio è fissato per l’importo annuo di 500 Euro per nucleo familiare.
Il nucleo familiare:
Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. I coniugi con diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza diversa è attratto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell’ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata.
Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
La procedura:
L’ISEE è l’indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L’accesso a queste prestazioni, infatti, come ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia. Dal 1° gennaio 2015, L’ISEE è stato profondamente rinnovato sia dal punto di vista delle regole di calcolo sia nelle procedure. Il nuovo ISEE, per essere ancora più equo nel distribuire il costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie tra i cittadini italiani, introduce migliori criteri di valutazione del reddito e del patrimonio, insieme a controlli più attenti. Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare di approvazione del modello tipo di DSU, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, valido a partire dal 1° gennaio 2016. La dichiarazione va presentata all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata o anche al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio. La dichiarazione può essere anche presentata direttamente dal richiedente per via telematica sul sito dell’INPS, utilizzando il PIN dispositivo da richiedere all’Ente.
Attenzione:
Ai fini del riconoscimento del beneficio non è prevista ulteriore domanda dell’interessato rispetto a quella già presentata ai fini della concessione dell’assegno per i tre figli minori. Nel caso di ingresso nel nucleo familiare del quarto figlio entro il 2015, ma successivamente alla domanda di assegno per i tre figli minori, il genitore richiedente l’assegno era tenuto ad aggiornare la DSU entro il 31 gennaio 2016, ai fini del riconoscimento del bonus. Nel caso di quarto figlio con un genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, l’ISEE rilevante ai fini del riconoscimento del bonus è quello corrispondente al quarto figlio calcolato secondo le modalità per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.
Modalità di erogazione:
Il bonus è fissato in un importo pari ad Euro 500 per nucleo familiare: l’INPS dispone l’erogazione dell’importo ai beneficiari dell’assegno per i tre figli minori, adottando le modalità di accredito dell’assegno medesimo ed in corrispondenza del primo accredito utile. Nel caso il requisito della presenza nel nucleo familiare di quattro figli minorenni non sia posseduto per tutto l’anno, il beneficio è concesso in ragione del numero di mesi per i quali il requisito è soddisfatto . Al tal fine, la frazione di mese è conteggiata come itero. Decorsi 90 giorni dal termine della presentazione delle domande per l’assegno per i tre figli minori con riferimento al 2015, l’INPS verifica l’onere sostenuto per l’erogazione dell’importo e l’ammontare delle risorse residue rispetto alle previsioni di spesa previste.