L’articolo 18, D.L. n. 91/2014 introduce un incentivo per l’acquisto, da parte dei titolari del reddito d’impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative) di beni strumentali nuovi.
L’agevolazione si applica alle imprese in attività al 25 giugno 2014, ed è riconosciuta per gli investimenti:
• Di importo superiore ad € 10.000,00;
• Effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015;
• Effettuati per l’acquisto di beni nuovi strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.
Il beneficio fiscale in esame si concretizza in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
L’incentivo in esame costituisce, seppur con una serie di rilevanti differenze, una riedizione delle precedenti “agevolazioni Tremonti”; in particolare, l’individuazione dei beni agevolabili è stata recepita dalla “Tremonti-ter”, mentre la limitazione dell’agevolazione all0eccedenza rispetto alla media del quinquennio precedente trae origine dalle “Tremonti” e “Tremonti-bis”.
Viste tali analogie, in attesa di un investimento da parte dell’Agenzia delle Entrate si ritiene utile proporre un esame della nuova disciplina considerando anche i chiarimenti forniti in relazione alle precedenti agevolazioni.
Art. 3 D.L. n. 357/94 (c.d. “Tremonti”) (Circolare ministeriale 27 ottobre 1994, n. 181)
Art. 4, Legge n. 383/2001 (c.d. “Tremonti-bis”) (circolare AE 17 ottobre 2001 n. 90 – AE 18 gennaio 2002 n. 4 – AE 13 maggio 2002 n. 41)
Art. 5, D.L. n. 78/2009 (c.d. “Tremonti-ter”) (circolare AE 27 ottobre 2009, n. 44 – AE 12 marzo 2010, n. 12)