I commi da 17 a 23 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2017 modificano in modo radicale le regole di tassazione del reddito delle cosiddette “imprese minori” che adottano la contabilità semplificata prevista dall’articolo 18 del DPR 600/1973, sostituendo il vigente principio di competenza in luogo di quello per cassa. La nuova modalità di determinazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.
Si tratta di una svolta epocale, poiché per la prima volta le imprese ammesse alla contabilità semplificata abbandonano il principio di competenza in favore di cassa, sulla scorta di quanto già avviene per i professionisti. Il nuovo regime per cassa non è opzionale ma rappresenta la regola. Per le imprese in contabilità semplificata anche la base imponibile Irap è determinata con il principio di cassa.
Per le ditte individuali e le società di persone che vorranno ancora avvalersi del principio di competenza, non resta altro che optare volontariamente per la contabilità ordinaria. Il rischio connesso con questa nuova modalità di gestione della contabilità semplificata risiede, infatti, nel maggior tempo da dedicare al costante monitoraggio dei flussi di cassa, con la necessità, da parte del contribuente di istituire un conto dedicato per la gestione della contabilità dell’impresa. Va inoltre sottolineato che, con decreto del ministero dell’Economia, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente norma, potrebbero essere adottate ulteriori disposizioni per l’attuazione del presente regime di cassa per le imprese.
I SOGGETTI INTERESSATI:
I contribuenti interessati al nuovo regime sono le imprese di cui all’articolo 66 del TUIR. Si tratta, dunque, delle imprese minori quali ditte individuali, società di persone, imprese familiari e aziende coniugali. Sono ovviamente escluse le SRL e le altre società di capitali soggette all’IRES, che debbono adottare obbligatoriamente il regime di contabilità ordinaria. Una volta deciso di adottare il regime di contabilità semplificata, la determinazione del reddito dovrà avvenire con il criterio per cassa. Chi non vorrà adottare il regime di cassa, dovrà per forza optare per la contabilità ordinaria, la cui opzione dura in carica fino a revoca ed in ogni caso almeno per tre anni (nell’anno in cui avviene l’opzione e nei successivi due). Si ricorda inoltre che i soggetti che intendono applicare l’IRI, in luogo all’IRPEF ordinaria, devono adottare obbligatoriamente (anche per opzione) il regime di contabilità ordinaria. Infine, gli imprenditori individuali che sono in possesso dei requisiti per poter esercitare il regime forfettario ex Dl 190/2014 e non vogliono più adottare lo stesso, dovranno per forza optare per il regime di cassa (semplificato) o quello ordinario (contabilità ordinaria).
IL PASSAGGIO DI REGIME:
Il comma 18 prevede che, nel passaggio dal reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le nuove disposizioni, viene sottratto l’importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell’esercizio precedente. Questo significa che, nel passaggio dal regime per competenza a quello per cassa, le rimanenze finali al 31 dicembre dall’anno di competenza si trasformano in un costo interamente attribuibile all’esercizio successivo in cui il reddito viene determinato per cassa. Il comma 19, invece, per evitare salti o duplicazioni di impostazione prevede nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori, a quello soggetto a regime ordinario, e viceversa, che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Probabili alterazioni del reddito imponibile derivanti dal mutato regime, potrebbero tuttavia sorgere in relazione alla gestione delle rimanenze. Come sopra riportato, infatti, il comma 18 della legge di Stabilità 2017 prevede che le rimanenze del 2016 verranno dedotte come costo tutte nel 2017.
Questo significa che, nel caso in cui l’impresa alla fine del 2016 avesse accumulato uno stock elevato di rimanenze, quest’ultima si vedrebbe costretta a dedurre tutto il costo nel 2017. Tale gestione, specie nelle ipotesi di magazzini obsoleti o a lento rigiro, potrebbe comportare una potenziale forte perdita nello stesso anno 2017, senza però la possibilità di dedurre tali costi correlandoli ai ricavi a cui si riferiscono nei successivi anni. Il riporto della perdita per i contribuenti in regime di contabilità semplificata rimane, infatti, invariato rispetto alla disciplina previgente. In particolare, continua a essere inibito il riporto della perdita fiscale nelle annualità successive, anche se è comunque concesso compensare la perdita subita nell’anno con le altre tipologie di redditi dichiarati nello stesso periodo d’imposta.