L’impresa individuale si avvia con estrema facilità infatti a tale fine è sufficiente l’apertura della partita Iva e l’iscrizione al competente registro imprese che avvengono in un unico contesto con la Comunicazione Unica. Ulteriormente sono previste l’iscrizione ai fini previdenziali ed eventualmente ai fini Inail. Dal punto di vista del regime contabile e fiscale l’impresa individuale lascia la libertà massima in quanto consente, salvo che avvenga il superamento di determinati limiti, di optare per la contabilità semplificata piuttosto che ordinaria e di pensare a certe condizioni anche al regime forfettario.
L’impresa individuale si può considerare sotto certi punti di vista il modello più semplice di esercizio di attività imprenditoriale e in qualche modo anche il modello naturale. In primo luogo infatti va sottolineato come il concetto di imprenditore, posto dall’art. 2082, Codice civile è un concetto generale definito ” E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”. Quindi l’impresa individuale non è altro che la forma naturale di esercizio di attività economica da soli, cioè non in forma societaria. Tale assetto può anche poi evolversi in forma societaria plurisoggettiva, ad esempio attraverso un operazione di conferimento. L’impresa individuale è formata dall’imprenditore individuale che si assume la responsabilità illimitata. In primo luogo l’imprenditore individuale risponde dei debiti, derivanti dall’esercizio della propria impresa, con tutti i propri beni, compresi i beni personali. Nell’eventualità di fallimento dell’imprenditore individuale, sono appresi dal fallimento tutti i beni di quest’ultimo, salvo soltanto i beni espressamente esclusi dall’art 46, legge fallimentare e in particolare: (i beni e i diritti di natura strettamente personale; gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il suo mantenimento e della sua famigli; i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’art. 170 Codice civile; le cose che non possono essere pignorate per disposizioni di legge.) Per quanto attiene la casa di proprietà del fallito adibita a propria abitazione l’unica tutela è data dal fatto che persiste il diritto ad abitarla sino al momento in cui viene venduta in base all’ert. 47.
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