L’avvio di una nuova attività comporta, anche la scelta del tipo di contabilità da adottare con tutte le conseguenze del caso sotto il profilo degli adempimenti preventivi e degli obblighi di carattere fiscale previsti dalla normativa in vigore. In linea di principio, al di fuori dei casi in cui il regime contabile “ordinario” è quello obbligatorio per legge, è possibile affermare che si tratta di una scelta libera affidata alla sensibilità del contribuente (impresa o lavoratore autonomo). In tale contesto va ricordato che il regime contabile “ordinario” è per sua natura destinato alle attività più strutturate; pur richiedendo adempimenti maggiormente stringenti rispetto alla contabilità semplificata può, peraltro, riservare alcuni vantaggi che vanno attentamente valutati. La possibilità di disporre, infatti, di maggior informazioni grazie all’analiticità delle rilevazioni contabili che questo regime comporta, consente di avere un maggior controllo sull’andamento aziendale. Per converso, ovviamente, la contabilità ordinaria rispetto a quella semplificata può comportare maggiori oneri amministrativi di gestione. Anche ragioni di mera opportunità fiscale potrebbero suggerire la scelta per la contabilità ordinaria. Solo i contribuenti che adottano tale regime contabile hanno, infatti, la possibilità di usufruire del l’agevolazione legata all’Ace il cui rendimento, passerà dal 4,50% del 2015 al 4,75% nel 2016. Dal momento che per i soggetti Irpef il calcolo dell’agevolazione si determina sull’intero stock del patrimonio netto presente al termine del periodo d’imposta, grazie all’Ace si potrebbero generare interessanti vantaggi specie per i contribuenti che attuano politiche di reinvestimento degli utili conseguiti. Per quanto riguarda gli aspetti di “tutela fiscale”, va ricordato che l’evoluzione normativa sugli studi di settore (articolo 10 legge 146/1998) ha azzerato, da più di qualche anno, la protezione dall’accertamento induttivo/analitico riservata ai soli contribuenti in regime di contabilità ordinaria. Fino al 2005, infatti, imprese e professionisti in contabilità ordinaria potevano subire l’accertamento da studi di settore solo se lo scostamento dei ricavi si era verificato per almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati. Ora per soggetti con ricavi non superiori a 5.164.569 € l’accertamento in questione è sempre possibile per ogni annualità in cui si verifica lo scostamento indipendentemente dal regime adottato ricordando, a ogni buon conto, che secondo l’insegnamento della Cassazione, lo scostamento rispetto al risultato dello studio di settore costituisce di per sé una presunzione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Resta il fatto che l’adozione del regime contabile ordinario continua comunque a costituire uno strumento di difesa più efficace in caso di accertamento fiscale rispetto alla contabilità semplificata. In presenza, infatti, di una contabilità ordinaria regolarmente tenuta è certamente più difficile per l’amministrazione finanziaria, nell’ambito degli accertamenti di tipo analitico/presuntivo, contestare al contribuente un maggior reddito in quanto deve preventivamente disconoscere il contenuto delle scritture delle scritture contabili. Il regime di contabilità ordinaria può essere obbligatorio od opzionale a seconda dei casi. La verifica dell’obbligatorietà va condotta in relazione sia alla natura giuridica del contribuente, che all’ammontare dei ricavi conseguiti dallo stesso. Sono obbligati ad adottare il regime ordinario, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi conseguiti, i seguenti soggetti:
- Spa, Srl, Sapa, società cooperative e mutue assicurazioni;
- Enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- Stabili organizzazioni di società ed enti non residenti;
- Associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Per quanto attiene invece ai contribuenti diversi da quelli sopra elencati si dovrà fare riferimento all’ammontare dei ricavi di competenza conseguiti nel periodo d’imposta se superiori a 400 mila € per prestazioni di servizi e 700 mila € per altre attività.Negli altri casi il regime di contabilità ordinaria deve essere espressamente optato dal contribuente interessato.
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