Il Tuir all’art. 15, co. 2, riconosce la detrazione del 19% sull’intero ammontare della spesa sostenuta, non rilevando in tal caso la franchigia di € 129,11 anche alle spese afferenti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/92.
E’ opportuno, data l’ampiezza della categoria concentrarsi sulla tipologia di spese:
- Le poltrone per inabili e minorati;
- Le poltrone per inabili e minorati non deambulanti;
- Gli apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione di difetti della colonna vertebrale;
- Gli arti artificiali per la deambulazione;
- Il trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap;
- Il fax, il modem o il computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa (circolare 06-02-2001 n. 13)
- I costi di abbonamento al servizio che consente l’invio di una richiesta rapida di soccorso attraverso la linea telefonica;
- L’installazione della pedana sollevatrice su un veicolo acquistato con le agevolazioni spettanti alle persone con disabilità (risoluzione 09-04/2002 n. 113)
- L’acquisto di telefonini per sordomuti;
- La trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- La costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (In questo caso si può fruire della detrazione sulla parte che eccede la quota per la quale si è comunque fruito della detrazione del 41% e del 36% o del 50% per ristrutturazioni edilizie finalizzate all’eliminazione di barriere architettoniche)
- L’ istallazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto con disabilità;
Quanto alla spettanza della detrazione, essa spetta tanto al soggetto disabile che ha effettuato la spesa tanto al familiare cui questi risulti a carico. E’ necessario conservare ed esibire a richiesta degli uffici anche la certificazione relativa al riconoscimento della disabilità o dell’invalidità.
Il contribuente, inoltre, potrà scegliere di ripartire la detrazione spettante in 4 quote annuali costanti e di pari importo, se l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta interessato, al lordo della franchigia, è superiore a € 15.493,71
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