Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Restando, dunque, esclusi i beni merce (o comunque trasformati o assemblati per la vendita) e i materiali di consumo. Detti beni risultavano, peraltro, esclusi anche con riferimento alle precedenti leggi di agevolazione degli investimenti. Stando al testo della norma sono esclusi dall’agevolazione, inoltre, gli acquisti di fabbricati e costruzioni e di beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% nonché i beni identificati all’allegato 3 della Legge di stabilità 2016. Il nuovo incentivo sarà più semplice da determinare rispetto, ad esempio, al credito d’imposta che era disciplinato dall’art. 18, D.L. 24 giugno 2014, n.91; il bonus, infatti, riguarderà l’intero ammontare dell’investimento e non solo l’incremento in quanto l’agevolazione non vuole premiare il ricambio straordinario e quindi non fisiologico dei beni strumentali come invece era per le precedenti agevolazioni. Per quanto riguarda il nuovo sistema previsto per il maxi-ammortamento, non sarà infatti necessario determinare l’eccedenza degli investimenti rispetto alla media degli anni precedenti e compete per quasi tutti gli investimenti in beni strumentali a prescindere dalla loro collocazione nell’ambito della codifica Ateco. L’agevolazione si applicherà anche, per il riconoscimento fiscale del costo d’acquisto ammortizzabile di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli disciplinati dall’art. 164, co. 1 lett. b) TUIR. A tal fine è espressamente previsto che vengano maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Per effetto dell’intervento normativo, dunque, per gli agenti e rappresentanti di commercio il nuovo limite di deducibilità per le spese di acquisto delle autovetture sarà pari ad Euro 36.306 (25.075 + 40%) mentre per la generalità delle imprese ed i professionisti invece il limite salirà a Euro 25.306 (18.075 + 40%).
Resta richiesto il requisito della novità relativamente al bene oggetto dell’investimento. In passato, al riguardo, è stato chiarito che il bene può considerarsi << nuovo>> (e quindi fruire dell’agevolazione fiscale) se è stato acquistato dal produttore, nonché nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto. (C.C.M.M. 90/2001, 4/E/2002, 44/E/2009 e 5/E/2015). In tal senso si è già espressa Assilea nella circolare 2/2016 nella quale è stato peraltro precisato, ad esempio, che l’agevolazione dovrebbe competere anche nel caso in cui il bene acquistato sia stato esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo. Con riguardo ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, è stato affermato in passato dalle Entrate che il requisito della novità sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. Tali chiarimenti si ritiene possano essere considerati validi in relazione alla nuova agevolazione fiscale prevista dalla Legge di Stabilità 2016