Le spese medico-sanitarie si distinguono in due categorie: quelle che fruiscono della deduzione dal reddito complessivo, individuate dall’art. 10, comma 2, del TUIR e definite spese mediche, quelle che fruiscono dalla detrazione lorda, elencate nell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR e definite spese sanitarie.
SPESE MEDICHE DEDUCIBILI DAL REDDITO INDIVIDUATE DALL’ART. 10 DEL TUIR
Alla categoria delle deducibili, sono riconducibili le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
I SOGGETTI INTERESSATI:
Sono tali, coloro che presentano una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione, o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione e che hanno ottenuto il riconoscimento dall’apposita Commissione Medica.
I grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del TUIR delle norme in materia di pensioni di guerra e i soggetti ad essi equiparati, sono considerati portatori di handicap e, pertanto, non necessitano degli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica.
“Sotto il profilo soggettivo, quindi, deve trattarsi di spese sostenute da soggetti diversamente abili. Sotto il profilo oggettivo, invece, deve trattarsi di spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica,” ossia, in quest’ultima ipotesi, di spese sostenute per:
- L’assistenza infermieristica e riabilitativa;
- Il personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- Il personale con la qualifica di educatore professionale;
- Il personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
In generale, le spese sostenute per l’assistenza da parte delle figure professionali citate sono deducibili a condizione che siano prescritte dal medico. Tuttavia, ai fini della fruizione del beneficio fiscale, l’Agenzia delle entrate consente di prescindere dalla prescrizione medica a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (Circolare n. 19 del 1° giugno 2012)
Alcuni recenti interventi di prassi hanno ampliato il novero delle spese in esame, ricomprendendovi anche quelle sostenute per le attività cc.dd. di ippoterapia e musicoterapia. Dette attività, tuttavia, devono essere prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e devono essere praticate, in centri specializzati, direttamente da personale medico o sanitario specializzato.
La deduzione per le spese in esame, è riconosciuta anche in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero. In questo caso, però, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
COME BENEFICIARE DELLE SPESE MEDICHE DEDUCIBILI:
Per poter beneficiare della deduzione dal reddito complessivo le spese devono essere sostenute direttamente dal contribuente disabile e i documenti di spesa devono essere a questo intestati. l’art. 10, co. 2, tuttavia, riconosce la deduzione anche se le spese in esame sono sostenute per le persone indicate nell’art. 433 del c.c. prescindendo da ogni altro requisito quale, ad esempio, quello di essere fiscalmente a carico di colui che sostiene la spesa. Vale a dire, che la deduzione spetta non solo al disabile che abbia sostenuto direttamente la spesa, ma anche al contribuente che sostiene le predette spese per un familiare rientrante nelle categorie di cui all’art. 433 del c.c. disabile. In questo caso, qualora il documento di spesa risulti intestato solo al soggetto portatore di handicap, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e/o di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura annotando sulla stessa l’importo da lui versato; in ogni caso il familiare, in sede di controllo dell’Agenzia delle Entrate, è tenuto a fornire tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa (circolare n. 39 del 1° luglio 2010).Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali si precisa che la deduzione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. scontrino parlante), in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità di prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.
NON SONO DEDUCIBILI DAL REDDITO MA DETRAIBILI AI SENSI DELL’ART. 15 DEL TUIR:
Anche se sostenute da soggetti disabili, ovvero, da loro familiari, non sono deducibili dal reddito complessivo le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, per i mezzi di locomozione, deambulazione e sollevamento dei portatori di handicap, per sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap e quelle relative all’acquisto di specifici veicoli adattati e non adattati in relazione all’handicap.
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