1) I SOCI:
Con le modifiche del decreto crescita sul nuovo modello societario s.r.l. semplificate, vengono apportate modifiche sui requisiti dei soci, sul capitale sociale, e sullo statuto. In particolare la nuova società semplificata era stata pensata per i giovani under 35, con la legge di conversione (L. 27/2012) aveva eliminato l’obbligo di trasformare la società e la clausola di scioglimento al venir meno del requisito anagrafico da parte dei soci. Infine, il decreto crescita ha nuovamente modificato il quadro e reso la S.R.L.s. accessibile a tutti. Contestualmente la stessa norma sostituisce il regolamento di attuazione con un modello standard di statuto inderogabile, che faciliterà il lavoro riducendo sensibilmente i costi dei notai, e mantenendo l’esenzione dai diritti di bollo. La società a responsabilità limitata semplificata rappresenta a tutti gli effetti un nuovo modello societario che si differenzia dalla S.R.L. tradizionale sotto vari aspetti:
I soci devono essere persone fisiche.
Agevolazioni per le spese di costituzione.
Atto costitutivo e lo statuto devono essere standard.
Ammontare del capitale sociale e versamento dello stesso.
Le modifiche del decreto risolvono molte questioni, quali, il divieto di cessione di quote di partecipazione al capitale sociale a soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni.
2) ATTO COSTITUTIVO:
A seguito delle modifiche la società a responsabilità limitata semplificata “può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche”. La società, così come per la S.R.L. ordinaria, potrà essere costituita sia con atto unilaterale (a socio unico) o con atto plurilaterale. L’atto costitutivo deve essere stipulato per atto pubblico con modello standard. La normativa prevede che dovranno essere indicati nell’atto costitutivo:
1. Le generalità dei soci (il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio.)
2. La denominazione sociale a responsabilità limitata semplificata;
3. Il comune dove hanno posto la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
4. L’ammontare del capitale sociale, minimo 1 Euro massimo 9.999,99 Euro;
5. L’oggetto sociale dell’attività;
6. Le quote di partecipazione di ogni socio;
7. Le regole relative al funzionamento, indicando quelle che riguardano l’amministrazione e la rappresentanza;
8. Le persone a cui è affidata l’amministrazione;
9. L’eventuale soggetto incaricato come revisore legale dei conti;
10. Luogo e data di sottoscrizione.
L’atto costitutivo e l’iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da bolli e diritti di segreteria e non saranno dovuti compensi notarili. Le uniche spese saranno l’imposta di registro, dovuta in misura fissa per Euro 168,00 e diritti della camera di commercio.
3) DENOMINAZIONE SOCIALE:
La norma a tutela di terzi è che la società dovrà indicare, nella propria denominazione, che si tratta di una S.R.L. semplificata. Devono essere infatti indicati:
La denominazione di società a responsabilità semplificata;
L’ammontare del capitale sottoscritto e versato;
La sede della società;
L’ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta.