La Legge di Stabilità 2015 proroga l’applicazione della massime detrazioni previste per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici fino al 31 dicembre 2015.
Il T.U.I.R. prevede una detrazione IRPEF del 50% delle spese di recupero del patrimonio edilizio residenziale con un limite massimo di spesa pari a euro 96.000. Tra queste le spese per le quali è possibile fruire della detrazione per le spese relative agli intervanti di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. La detrazione si applica anche alle spese sostenute per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali. E’ altresì, prevista una detrazione d’imposta delle spese documentate sostenute in relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
L’aliquota della detrazione del 65% è stata confermata fino a tutto il 2015. Questa detrazione si differenzia rispetto a quelle per i lavori di recupero edilizio, poiché:
• Si applica non solo ai soggetti IRPEF, ma anche ai soggetti IRES
• Il limite massimo rilevante ai fini fiscali non è riferito all’importo delle spese sostenute, ma all’importo della detrazione del 65% spettante sulle stesse.
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate costanti di pari importo e va indicata nel quadro RP Unico persone fisiche sezione III A.
ATTENZIONE: Se vengono eseguiti, interventi edilizi sia sulla singola unità immobiliare, sia sulle parti comuni condominiali, il limite massimo di spesa di euro 96.000,00 deve essere riferito autonomamente alla due tipologie di interventi, in quanto oggetto di un’autonoma previsione agevolativa ( risoluzione 3 agosto 2007 n. 206/E Agenzia delle Entrate)
ATTENZIONE: La detrazione essendo riconosciuta su un importo forfetario commisurato al prezzo di acquisto, spetta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà.
ATTENZIONE: la detrazione riguarda anche gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
La detrazione del 65% si applica anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
ATTENZIONE: Il diritto alla detrazione compete anche ai familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, ex art. 5 comma 5 del T.U.I.R. conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengano le spese per realizzazione dei lavori.