Gli oneri deducibili e quelli che beneficiano della detrazione dell’imposta lorda sono espressione della personalità dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, vale a dire di quella particolare caratteristica dell’Irpef per effetto della quale, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta, assumono rilevanza anche fatti e circostanze di natura personale.
Rilevanza che si manifesta tanto con il riconoscimento di detrazioni di tipo forfetario quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR, quanto con il riconoscimento di deduzioni e detrazioni che potrebbero definirsi analitiche in quanto collegate al sostenimento effettivo di spese necessitate e dovute ad esigenze proprie e della propria famiglia.
La scelta, peraltro, della tipologia di beneficio da accordare non è indifferente sotto il profilo della convenienza fiscale.
Quando gli oneri in esame vengono dedotti dal reddito complessivo, il maggior risparmio d’imposta è conseguito dai contribuenti con aliquote più alte, mentre chi ha un’aliquota bassa riceve, a parità di onere, un beneficio inferiore.
Ciò ha comportato, nel tempo, la trasformazione di molti oneri deducibili in oneri cui è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda.
La detrazione, infatti, incidendo sull’imposta dovuta con una percentuale fissa, consente un risparmio quantitativamente uguale per tutti i contribuenti ma, al contempo, diverso nel peso relativo rispetto al reddito. Basti pensare che un onere di 1.000 euro, ipotizzando una detrazione in misura pari al 19%, determina un risparmio di 190 euro uguale per tutti i contribuenti, certamente più significativo, però per chi ha redditi bassi rispetto a coloro che hanno redditi più elevati.
Si deve osservare, per completezza, che gli oneri rimasti deducibili sono quelli per i quali la deduzione deriva più dalla logica del presupposto d’imposta che da finalità incentivanti connesse alla natura della spesa: ad esempio, per i contribuenti previdenziali obbligatori la deduzione serve a controbilanciare l’imponibilità futura della prestazione previdenziale, per gli assegni al coniuge la contestuale imponibilità di tali assegni come reddito in capo al percipiente.