Il nuovo regime forfetario, in vigore dal 1° gennaio 2015, prevede la determinazione del reddito applicando ai ricavi o compensi percepiti una percentuale di redditività che forfetizza i componenti negativi e variabile a seconda dell’attività esercitata.
Il regime forfetario presenta il vantaggio di non aver particolari adempimenti e oneri amministrativi, poiché:
1) rimane (come per i regimi agevolati precedenti) l’esenzione dagli obblighi di tenuta dei libri contabili e di registrazione dei documenti contabili;
2) non sono mai considerati sostituti di imposta e quindi non effettuano ritenute;
3) i loro compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto;
4) i contributi previdenziali dovuti dalle sole imprese sono dovuti in base al reddito dichiarato (non sono quindi dovuti i contributi minimi fissi);
5) non addebitano né detraggono l’iva e quindi sono esclusi dalla presentazione delle dichiarazioni annuale Iva, della comunicazione annuale dati Iva e dei dati rilevanti ai fini dello spesometro. Quest’ultima condizione rende tale regime più appetibile per i soggetti che operano nei confronti dei consumatori finali e con alta marginalità (si pensi, ad esempio, alle attività artigiane dove i costi sono assai ridotti rispetto al lavoro prestato).
Dal punto di vista del calcolo della convenienza economica occorre invece valutare analiticamente le diverse situazioni poiché per alcune attività il limite dei ricavi è troppo basso e ha una percentuale di redditività ridotta; occorre inoltre verificare l’ammontare delle spese e costi effettivamente sostenute con quelle forfetizzate e tenere altresì conto che poiché trattasi di un reddito a tassazione sostitutiva si perdono eventuali detrazioni d’imposta e/o oneri deducibili e detraibili (ad eccezione dei contributi previdenziali che sono detraibili da tale reddito.
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